Art. 1 - Denominazione
È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata:
"ISTITUTO STORICO DELL'INSORGENZA E PER L'IDENTITÀ NAZIONALE (ISIIN)"
con sede in Milano Via Castelmorrone n. 8 [ora via Lecce, 8 (nota del novembre 2008)].
Art. 2 - Scopo.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio delle Insorgenze e di fenomeni storici dell'età moderna e contemporanea, con particolare riferimento all'identità culturale italiana, nel loro svolgimento e nelle loro motivazioni, e la loro conoscenza da parte del grande pubblico, in modo particolare dai docenti e dagli studenti di ogni ordine e grado.
A tal fine:
— organizza incontri, seminari, convegni di studi;
— organizza corsi di formazione;
— promuove e svolge ricerche, studi e pubblicazioni;
— organizza ogni altra attività utile ed opportuna per il conseguimento dei fini associativi, con particolare attenzione all'apertura ed alla gestione di biblioteche tematiche, aperte non solo ai ricercatori ma anche al grande pubblico.
L'Associazione ISIIN è autonoma rispetto a qualunque altra Associazione, gruppo, movimento o istituzione religiosa, accademica o politica.
Art. 3 - Organi Sociali.
Sono organi dell'Associazione:
a) Il Rettore.
Il Rettore viene eletto con maggioranza assoluta dell'Assemblea dei soci e resta in carica per dieci anni.
1) Detiene la titolarità e la legale rappresentanza giuridica e patrimoniale dell'Associazione, che può delegare in tutto o in parte ad uno o più dei membri del Consiglio Direttivo;
2) vigila sulle attività dell'Istituto allo scopo di garantirne il rispetto dei fini sociali;
3) imposta, coordina ed organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
4) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
5) propone all'Assemblea dei soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività.
b) Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rettore e resta in carica cinque anni.
Si compone di tre membri, che coadiuvano lo stesso nei compiti di organizzazione e direzione dell'attività associativa:
— il Conservatore: coadiuva il Rettore nello svolgimento dei compiti di cui al punto 2) dell'articolo 3;
— il Direttore: coadiuva il Rettore nello svolgimento dei compiti di cui al punto 3) dell'articolo 3;
— il Tesoriere: coadiuva il Rettore nell'attività di reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi e nella gestione amministrativa dell'istituto.
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.
Nel caso di istituzione degli organi consultivi di cui al successivo articolo 5, entrano inoltre a far parte del Consiglio Direttivo, sempre con compiti consultivi, un delegato del Comitato scientifico ed un delegato del Comitato d'Onore eletti con maggioranza semplice all'interno dei rispettivi organi.
c) L'Assemblea dei soci.
L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente almeno una volta entro il 30 giugno su convocazione effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione da parte del Rettore, o, in caso di suo impedimento, da parte del Direttore.
Sono ammesse deleghe purché in forma scritta a favore di altri soci. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci dotati di diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci.
Viene presieduta dal Rettore o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Rettore stesso. Nel caso che il Rettore, per causa di forza maggiore, sia impossibilitato a presenziare e non abbia provveduto a delegare il suo rappresentante, viene presieduta dal Direttore.
L'Assemblea dei soci:
— approva la relazione annuale presentata dal Rettore sull'attività svolta;
— approva la relazione annuale presentata dal Tesoriere deliberando sul bilancio consuntivo e preventivo;
— elegge il Rettore e i membri del Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi degli intervenuti.
Art. 4 - Dei Soci.
a) Categorie dei Soci.
— Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla fondazione dell'Associazione o coloro che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo entro dodici mesi dalla costituzione della stessa. Partecipano alle assemblee con diritto di voto. Nel caso di parità di voti ricevuti per la designazione alle cariche sociali, il Socio fondatore prevale sul Socio Ordinario.
— Soci Ordinari: sono coloro che, accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo la procedura prevista nell'articolo 4/b. Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.
— Soci Onorari: sono costituiti dalle personalità chiamate a far parte degli Organi Consultivi di cui all'articolo 5. Partecipano alla vita dell'Associazione pur non essendo dotati di voto deliberativo.
b) Accettazione dei soci.
Le richieste di iscrizione all'Associazione, in qualità di Socio ordinario, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione firmata da due Soci di cui almeno uno fondatore e sono sottoposte alla insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà motivare il diniego della approvazione medesima.
c) Quote sociali.
L'ammontare delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità finanziarie dell'Istituto.
d) Soci prestatori d'opera.
I Soci che a qualsiasi titolo prestino la loro opera allo svolgimento delle attività dell'Istituto, possono ricevere un compenso a titolo di rimborso spese o nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna.
e) Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
— revoca mediante lettera di dimissioni, presentata al Consiglio direttivo;
— esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento contrario allo scopo sociale.
Art. 5 - Organi Consultivi.
Il Rettore, qualora lo ritenga utile al raggiungimento dei fini sociali, può procedere alla istituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato d'Onore. Essi sono convocati e presieduti dal Rettore che si avvale della loro collaborazione e del loro consiglio nel definire ed attuare le iniziative previste dai fini societari.
— Il Comitato Scientifico: è costituito da personalità del mondo culturale ed accademico invitate a farne parte sulla base della loro attività scientifica e divulgativa nel settore di interesse dell'Istituto.
— Il Comitato d'Onore: è costituito da personalità del mondo ecclesiale, politico e sociale invitate a farne parte sulla base della loro attenzione anche operativa ai temi istituzionali.
Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da donazioni, erogazioni e lasciti eventuali.
Il fondo di esercizio per il conseguimento degli scopi statutari è costituito da:
— le rendite patrimoniali;
— i contributi di singoli benefattori;
— le quote di Soci;
— le plusvalenze derivanti dalle attività editoriali e di consulenza svolte dall'Associazione.
Art. 7 - Scioglimento dell'Associazione.
L'Associazione si potrà sciogliere per deliberazione dell'Assemblea e il patrimonio residuo sarà attribuito ad altri Enti aventi scopo analogo, indicati dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia previste dal Codice Civile (art. 14 e seguenti).
Milano, li 4 giugno 2001.